| D.L 14.03.2005 n. 35, convertito in Legge il 14 maggio 2005 n. 80 |
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Le liberalità in denaro o natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sono deducibili dal donatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. |
| Le erogazioni liberali in denaro possono essere erogate con le seguenti modalità: |
| Bonifico bancario o postale; |
| Assegno circolare o ordinario (non trasferibile); |
| Carte di credito. |