D.L 14.03.2005 n. 35, convertito in Legge il 14 maggio 2005 n. 80
 

Le liberalità in denaro o natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sono deducibili dal donatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

 
 
Le erogazioni liberali in denaro possono essere erogate con le seguenti modalità:
 
Bonifico bancario o postale;
Assegno circolare o ordinario (non trasferibile);
Carte di credito.